Art. 9.
(Partecipazione degli studenti e delle famiglie).

      1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, le istituzioni scolastiche valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in merito alla composizione del consiglio di istituto, possono essere stabilite dal regolamento di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera d), ulteriori forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

 

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